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Approvato ad Alghero il 23
settembre 1995, con le integrazioni e modifiche
approvate a S. Nicola Arcella il 18 settembre
1998 e a Roma nel 1999 e a Napoli il 22 maggio
2005.
Articolo 1
L'Unione delle Camere Penali Italiane è
l'associazione volontaria senza scopo di lucro
dei penalisti italiani e ha sede in Roma.
All'Unione possono aderire le Camere Penali che
abbiano almeno 20 iscritti, costituite nel
circondario di uno o più tribunali. Ogni Camera
Penale aderente all'Unione è tenuta ad
uniformare il proprio statuto a quello
dell'Unione stessa per quanto concerne gli scopi
e i principi informatori.
Articolo 2
Scopi
L'Unione ha i seguenti scopi:
a)
promuovere la conoscenza, la diffusione, la
concreta realizzazione e la tutela dei valori
fondamentali del diritto penale e del giusto ed
equo processo penale in una società democratica;
b)
operare affinché i diritti e le prerogative
dell'avvocatura siano garantiti conformemente
alle norme costituzionali e internazionali;
c)
tutelare il prestigio e il rispetto della
funzione del difensore, gli interessi
professionali dell'avvocatura, anche attraverso
l'elaborazione di proposte di riforma
legislativa;
d)
promuovere gli studi e le iniziative culturali e
politiche volti a migliorare la giustizia
penale, a sostenere le riforme dell'ordinamento
giudiziario aderenti alle esigenze della
collettività e a garantire l’indipendenza e
l'autonomia della giurisdizione;
e)
vigilare sulla corretta applicazione della
legge;
f)
affermare che il diritto di difesa deve trovare
adeguata rappresentanza e tutela politica, quale
strumento di garanzia delle potenzialità
dell'individuo.
Articolo 3
Patrimonio
Il
patrimonio dell'Unione è costituito dai
contributi di ciascuna Camera Penale
circondariale ed eventuali contributi e lasciti
di enti e privati. I contributi degli iscritti
sono intrasmissibili.
E'
espressamente vietata la distribuzione di utili
o di avanzi di gestione durante la vita
dell'associazione.
Nel caso di scioglimento, il patrimonio
dell'Unione sarà devoluto ad altre associazioni
con finalità analoghe.
Articolo 4
Organi
Sono organi dell'Unione:
a)
il Congresso;
b)
il Consiglio delle Camere Penali;
c)
il Presidente;
d)
la Giunta;
e)
l'Organismo di Controllo;
f) il Collegio dei Revisori dei
Conti.
Articolo 5
Congresso
Il
Congresso è composto dai delegati delle singole
Camere Penali iscritte, in misura di un delegato
per ogni Carnera Penale circondariale, con
l'aggiunta di un delegato per ogni 50 iscritti o
frazione di 50 superiore a 20. Ogni delegato non
può essere portatore di più di due deleghe. Ogni
Camera Penale distrettuale, provinciale o
interprovinciale avrà, inoltre, sempre che a
essa siano iscritti almeno venti avvocati di
quel foro circondariale, un ulteriore delegato
per ogni tribunale del distretto in cui non sia
costituita Camera Penale circondariale,
provinciale o interprovinciale.
Il Congresso è convocato dal Presidente del
Consiglio delle Camere Penali ogni due anni,
mediante avviso scritto da comunicare almeno 45
giorni prima a mezzo di raccomandata.
In
via straordinaria il Congresso è convocato dal
Presidente del Consiglio delle Camere Penali per
deliberazione del Consiglio delle Camere Penali
ovvero su richiesta del Presidente dell'Unione.
Per il Congresso Straordinario il termine di
convocazione, in caso di urgenza, può essere
ridotto a 30 giorni.
I delegati delle Camere Penali
le quali non siano in regola con il pagamento
delle quote o che non abbiano comunicato prima
di ogni Congresso i nominativi degli iscritti
alla segreteria dell'Unione non avranno diritto
di voto.
Articolo 6
All'inizio dei lavori, il Congresso, sotto la
presidenza del Presidente della Camera Penale
locale, elegge un presidente e un Ufficio di
Presidenza composto da non più di cinque membri;
un Ufficio di Segreteria e la Commissione
Verifica Poteri, composta da cinque delegati che
eleggono, al loro interno, un Presidente.
La
Commissione Verifica Poteri è competente anche a
decidere su ricorsi in materia di elezioni.
Essa presenta una relazione al Congresso, che
l'approva.
Per le votazioni, l'Ufficio di Presidenza del
Congresso si costituisce in seggio elettorale.
La
votazione avviene su schede fornite dall'Ufficio
di Presidenza previa numerazione e sigla di
autenticità. È altresì consentito l'uso di
sistemi di votazione elettronici o di altro
tipo, secondo le modalità indicate dall'Ufficio
di Presidenza.
Articolo 7
Il
Congresso:
a)
definisce e approva le direttive politiche
generali dell'Unione per il successivo biennio;
b)
delibera con maggioranza di due terzi dei
votanti le proposte di modifica dello Statuto,
sempre che il Congresso sia stato espressamente
convocato a tale scopo;
c)
delibera su ogni questione a maggioranza dei
voti;
d)
elegge il Presidente dell'Unione e la Giunta
nonché il Collegio dei Revisori.
Le deliberazioni del Congresso
sono vincolanti per tutti gli organi dell'Unione
per le Camere Penali Associate all'Unione per
quanto attiene alle direttive politiche generali
alle modifiche statutarie.
Articolo 8
Il
Consiglio delle Camere Penali
II
Consiglio delle Camere Penali è formato dai
Presidenti di ciascuna Camera Penale aderente
all'Unione o, in caso di loro impedimento, dal
Vicepresidente.
Il
Consiglio delle Camere Penali elegge il proprio
Presidente, il Vicepresidente e il Segretario.
Il
Consiglio si riunisce su convocazione del suo
Presidente o su richiesta di almeno un quinto
dei suoi componenti. Si riunisce, altresì, a
richiesta del Presidente dell'Unione per le
ragioni consultive e deliberative previste al
comma 7.
II
Consiglio delle Camere Penali è validamente
costituito con la presenza di almeno un terzo
dei suoi componenti e delibera con il voto della
maggioranza dei presenti aventi diritto. Il
diritto di voto è sospeso per i Presidenti delle
Camere Penali non in regola con il pagamento
delle quote associative.
Nessuna limitazione è posta alla partecipazione
della vita associativa.
Alle riunioni del Consiglio delle Camere Penali
possono essere invitati, senza diritto di voto,
il Presidente dell'Unione e la Giunta.
Il
Consiglio delle Camere, Penali ha il potere di:
a)
elaborare, definire e approvare, per iniziativa
di ciascuno dei suoi componenti o su proposta
del Presidente dell'Unione o della Giunta,
direttive politiche generali in sviluppo,
aggiornamento o integrazione di quelle approvate
dal Congresso;
b)
ratificare le decisioni della Giunta circa la
determinazione delle quote associative annuali
delle singole Camere Penali. In caso di rifiuto
delle ratifiche, compiere direttamente tale
determinazione;
c)
assumere iniziative per rafforzare i vincoli di
solidarietà e di operatività e gli scambi di
informazioni tra le Camere penali e per
arricchire attraverso i contributi e le
tradizioni di ciascuna il patrimonio culturale e
politico dell'Unione;
d)
dirimere le controversie tra le Camere Penali;
e)
deliberare la convocazione del Congresso
Straordinario. In questo caso la convocazione è
fatta a cura del Presidente del Consiglio delle
Camere Penali;
f)
approvare norme regolamentari nelle materie di
propria competenza e per l'attuazione dello
Statuto relativamente alle modalità di
convocazione dei Congressi.
g)
approvare il bilancio della gestione annuale
trasmesso dal Collegio dei Revisori.
Il
Consiglio delle Camere Penali ha altresì poteri
consultivi nei confronti del Presidente
dell'Unione e della Giunta.
Tutte le deliberazioni del Consiglio delle
Camere Penali sono comunicate, a cura del suo
Segretario, al Presidente dell'Unione e alla
Giunta nonché ai Presidenti delle singole Camere
Penali.
Il Consiglio delle Camere
Penali, su segnalazione dell'Organismo di
Controllo, convoca, con la maggioranza assoluta
degli aventi diritti, il Congresso Straordinario
per deliberare sulla fiducia al Presidente
dell'Unione e della Giunta. Le deliberazioni del
Congresso Straordinario sono assunte con le
maggioranze previste per l'elezione del
Presidente dell'Unione.
Articolo 9
Il
Presidente e la Giunta dell'Unione.
Il
Presidente dell'Unione e la Giunta formata da
dodici componenti costituiscono l'organo di
governo dell'Unione e ne operano le scelte
politiche nell'ambito dello Statuto, delle
direttive dei programmi approvati dal Congresso
e delle deliberazioni adottate dal Consiglio
delle Camere Penali.
Il
Presidente ha la rappresentanza legale
dell'Unione e presiede la Giunta, assicurando
l'unità di indirizzo e la collegialità delle
scelte, delle quali assume, con la Giunta, la
responsabilità verso il Congresso e il Consiglio
Penale. La Giunta può nominare, su proposta del
Presidente, un ufficio di presidenza composto
dal Presidente, dal Vicepresidente, da un
componente della Giunta e dal Segretario.
Il
Presidente e la Giunta non sono eleggibili per
più di due volte consecutive.
In
caso di impedimento, il Presidente è sostituito
dal Vicepresidente. Questi assume le funzioni di
Presidente nel caso in cui l'impedimento sia
definitivo o in caso di dimissioni del
Presidente.
In caso di dimissioni o
impedimento di componenti della Giunta il
Presidente nomina i sostituti.
Articolo 10
Elezione del Presidente e della Giunta.
Il
Presidente e la Giunta sono eletti dal
Congresso. Sono eleggibili tutti gli iscritti
alle Camere Penali, fatte salve le
incompatibilità di cui all'articolo 14.
Le
candidature per la carica di Presidente sono
presentate per iscritto all'ufficio di
Presidenza da almeno 25 delegati, e contengono,
a pena di inammissibilità:
a)
l'indicazione delle generalità del candidato;
b)
l'enunciazione del programma che si propone di
attuare.
Prima di dare corso alle votazioni per eleggere
il Presidente dell'Unione e della Giunta, il
Presidente del Congresso invita i candidati alla
Presidenza a illustrare al Congresso i relativi
programmi e apre la discussione sugli stessi.
Terminata la discussione sono presentate
all'ufficio di Presidenza del Congresso, da
delegati o da gruppi di essi, le mozioni sui
temi discussi. Successivamente ciascun candidato
Presidente dichiara quali mozioni intende fare
specificamente proprie e includere nel suo
programma. Indica altresì i candidati della
propria lista per la Giunta, specificando a chi,
tra costoro, affiderà la carica di
Vicepresidente, Segretario e Tesoriere.
Le
votazioni per eleggere il Presidente e la Giunta
sono segrete e si svolgono con le modalità
indicate all'articolo 6, comma 5. Ciascun
delegato indica il solo nome di colui che
intende eleggere Presidente. L'elezione del
Presidente determina anche quella della Giunta
nelle persone dei candidati indicati dal
Presidente a norma del precedente comma 3.
Per l'elezione al primo scrutinio è necessario
il voto favorevole della maggioranza degli
aventi diritto al voto.
Se nessun candidato ha raggiunto
al primo scrutinio la maggioranza necessaria, si
procede a una votazione di ballottaggio tra i
due candidati che abbiano ottenuto il maggior
numero di voti nella votazione precedente.
Articolo 11
Attività della Giunta
La
Giunta si riunisce su convocazione del
Presidente dell'Unione. Si riunisce altresì a
richiesta di uno dei suoi componenti.
Ai
lavori della Giunta partecipano di diritto,
senza diritto di voto, i precedenti Presidenti
dell'Unione e il Presidente del Consiglio delle
Camere Penali.
Il
Segretario cura la stesura e Ia tenuta dei
verbali della Giunta. Coordina le commissioni di
lavoro e i rapporti con il Consiglio delle
Camere Penali e con le singole Camere Penali. Le
delibere della Giunta sono inviate entro dieci
giorni al Segretario Coordinatore dell'Organismo
di Controllo nonché ai Presidenti delle Camere
Penali.
Il Tesoriere gestisce il
patrimonio dell'Unione delle Camere Penali
Italiane. Effettua i prelievi dai conti correnti
bancari e postali intestati all'Unione e
provvede ai pagamenti, predispone il bilancio
preventivo e consuntivo annuale, che, previo
esame da parte della Giunta deve essere
trasmesso per la redazione al Collegio dei
Revisori.
Articolo 12
Organismo di Controllo
L'Organismo di Controllo è formato da nove
componenti eletti dal Consiglio delle Camere
Penali tra gli iscritti all'Unione che non
esercitino altre funzioni all'interno di essa.
Il
Presidente dell'Unione entro 15 giorni dalla
sua. elezione convoca il Consiglio delle Camere
Penali per procedere all'elezione dell'Organismo
di Controllo. L'Organismo di Controllo nomina
fra i suoi componenti un Segretario
Coordinatore, si convoca almeno due volte l'anno
e ogni volta che sia ritenuto necessario da
almeno tre dei suoi componenti.
L'organismo di Controllo invia le proprie
decisioni al Consiglio delle Camere Penali, che
dovrà deliberare in merito ad essa entro 30
giorni.
L'Organismo di Controllo
garantisce il rispetto, da parte del Presidente
dell'Unione e della Giunta, dello Statuto, delle
direttive e del programma espressi dal Congresso
e le delibere assunte dal Consiglio delle Camere
Penali in attuazione dell'articolo 8, comma 6,
lettera a).
Articolo 13
Il
Collegio dei Revisori
Il
Collegio dei Revisori, eletto dal Congresso, è
composto da tre membri elettivi e da due
supplenti, i quali, nella prima seduta dopo
l'elezione, eleggono nel loro seno un
Presidente.
Dura in carica due anni ed ha il compito:
a)
di esercitare il controllo sulla gestione
economica e patrimoniale dell'Unione;
b)
di redigere la relazione sul bilancio della
gestione annuale,che la Giunta deve ad esse
trasmettere entro il 31 gennaio di ogni anno.
Tale relazione, insieme con il bilancio, deve
essere trasmessa al Consiglio delle Camere
Penali per l'approvazione.
Il
Collegio dei Revisori è convocato dal suo
Presidente e si riunisce almeno una volta
l'anno.
Deve essere inoltre convocato su
richiesta di almeno due dei suoi componenti.
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