CAMERA PENALE VITERBO

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STATUTO DELLA CAMERA PENALE DI VITERBO

“Ettore Camilli Mangani”

Articolo 1 (Associazione)

La Camera Penale di Viterbo é la libera associazione dei penalisti viterbesi.

Essa aderisce all'Unione delle Camere Penali Italiane.

E’ disciplinata dalle disposizioni di cui agli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, dal presente Statuto e dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

Ha sede in Viterbo, presso la sede del Tribunale in via Falcone e Borsellino, 41, nei locali assegnati dal Presidente del Tribunale.

E’ intitolata all’Avvocato Ettore Camilli Mangani.

 

Articolo 2 (Soci)

Possono essere soci della Camera Penale gli avvocati ed  i praticanti iscritti nell'Albo professionale della circoscrizione del Tribunale di Viterbo, che esercitano prevalentemente  il patrocinio penale.

L'ammissione dei nuovi soci viene deliberata dal Direttivo a votazione palese. I soci hanno tutti pari diritti; é esclusa la temporaneità della loro partecipazione alla vita associativa; ogni associato ha diritto di partecipare alle Assemblee e gode di elettorato attivo e passivo nella nomina degli organi dell’Associazione, coi limiti previsti dal presente Statuto.

 

Articolo 3 (Scopi)

La Camera Penale non ha fini di lucro ed ha i seguenti scopi:

a) promuovere la conoscenza, la diffusione, la concreta realizzazione e la tutela dei valori fondamentali del diritto penale, nonché del giusto ed equo processo penale;

b) operare affinché i diritti e le prerogative dell'avvocatura siano garantiti conformemente alle norme costituzionali e internazionali;

c) tutelare la dignità, il prestigio e il rispetto della funzione del difensore;

d) promuovere studi e iniziative culturali utili alla sempre maggiore

qualificazione dell'attività professionale;

e) vigilare sulla corretta amministrazione della giustizia penale e sul rispetto del diritto di difesa;

f) sviluppare i rapporti con le altre Camere Penali, in particolare con quelle istituite nel distretto di Corte d'Appello;

g) provvedere alla “formazione per gli avvocati penalisti", anche ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 60/2001 in materia di formazione dei difensori di ufficio e del Protocollo d’Intesa sottoscritto tra il Consiglio Nazionale Forense e l’Unione Camere Penali Italiane, in data 17.10.2007.

 

Articolo 4 (Patrimonio)

Il patrimonio della Camera Penale é costituito dai contributi di ciascun iscritto e da eventuali contributi di enti e privati.

La quota di iscrizione annuale é personale e non rifondibile al socio.

Le quote di iscrizione riscosse confluiscono sul conto corrente intestato alla Camera Penale di Viterbo, acceso presso un Istituto di Credito scelto dal Consiglio Direttivo.

 

Articolo 5 (Organi)

Sono organi della Camera Penale:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Presidente;

c) il Consiglio Direttivo.

 

Articolo 6 (Assemblea dei soci)

L'assemblea dei soci elegge  il Consiglio Direttivo.

Sono eleggibili gli avvocati che siano iscritti alla Camera Penale da almeno due anni e si trovino in regola col pagamento delle quote sociali, salvo quanto precisato al successivo art. 9.

L'assemblea approva annualmente il rendiconto economico e finanziario redatto dal Consiglio Direttivo. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione fondi o riserve durante la vita dell’Associazione.

L’Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un quinto dei soci.

Essa ha il potere di:

a) definire ed approvare le iniziative da intraprendere per l'attuazione degli scopi statutari;

b) determinare la quota associativa annuale;

c) eleggere i delegati al Congresso dell'Unione delle Camere Penali Italiane.

 

Articolo 7 (Attività dell'Assemblea)

L'assemblea é validamente costituita con la presenza di almeno 1/4 dei soci in regola col pagamento delle quote sociali.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza semplice e a scrutinio palese, salvo che lo statuto disponga diversamente.

Hanno diritto di voto i soci in regola col pagamento delle quote sociali.

Delle deliberazioni é redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Camera Penale.

Ove ne sia ravvisata l'opportunità, l'assemblea può disporre che le proprie deliberazioni siano portate a conoscenza del pubblico o comunicate ad autorità, enti e organismi che possano avervi interesse.

 

Articolo 8 (Convocazione dell'Assemblea)

L'assemblea é convocata di regola a mezzo di comunicazione scritta inviata ad ogni iscritto ed affissa all’albo della Camera Penale presso il Tribunale di Viterbo.

In particolari casi di necessità ed urgenza la convocazione può avvenire a mezzo telefax o con manifesti da affiggere presso il Consiglio dell'Ordine.

 

Articolo 9 (Presidente e Consiglio Direttivo)

Il Presidente e il Consiglio Direttivo, formato da cinque componenti (compreso il Presidente), costituiscono l'organo di governo della Camera Penale e ne operano le scelte concrete nel rispetto dello statuto, delle direttive e delle deliberazioni adottate dall'assemblea.

In particolari casi di necessità ed urgenza il Presidente ed il Direttivo assumono adeguate iniziative nell'ambito degli scopi statutari, richiedendo sollecita ratifica all'assemblea.

Il Presidente ed i  quattro consiglieri devono essere avvocati. Può essere eletto fra i praticanti avvocati un rappresentate delegato che è affiancato al Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Il Presidente è il rappresentante legale della Camera Penale, di cui presiede l'assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo.

E' il garante dell'unità di indirizzo e della collegialità delle scelte, delle quali assume la responsabilità verso l'assemblea.

Quale componente del Consiglio delle Camere Penali previsto dall'art. 8 dello statuto dell'Unione delle Camere Penali Italiane, ha il compito di rappresentare in sede nazionale le istanze della Camera Penale di Viterbo e di informare tempestivamente quest' ultima delle attività e delle iniziative dell'Unione.

Il Presidente e il Consiglio Direttivo durano in carica un biennio.

Il Presidente non é eleggibile per più di due bienni consecutivi.

Il Presidente nomina un vicepresidente in seno al Consiglio Direttivo, per sostituirlo quando impedito.

 

Articolo 10 (Incompatibilità)

La carica di Presidente e quella di Consigliere sono  incompatibili con:

a) la carica di presidente o di consigliere dell'Ordine degli avvocati;

b) la carica di Presidente o membro della Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane;

c) la carica di componente del CNF;

d) la carica di componente degli organi direttivi dell'Organismo unitario dell'avvocatura e ogni altra carica di dirigente di associazioni forensi.

 

Articolo 11 (Elezioni del Presidente e del Consiglio Direttivo)

Le votazioni per eleggere il Presidente ed il Consiglio Direttivo si svolgono a scrutinio segreto e in unica seduta.

Nella stessa votazione viene eletto l’eventuale rappresentante dei praticanti avvocati affiancato al Consiglio Direttivo.

In sede elettorale l'assemblea é presieduta dal socio anziano, assistito per lo scrutinio da due soci nominati dall'assemblea medesima.

A ciascun socio è  consegnata una scheda, per l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo. Sulla scheda possono indicarsi fino a sei preferenze di cui non più di una può essere destinata all’eventuale rappresentante dei praticanti  avvocati, da affiancare al Consiglio Direttivo.

Risultano eletti quali componenti del Consiglio Direttivo coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. Risulta eletto quale eventuale rappresentante per i praticanti avvocati il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. E' ripetuta l'elezione per coloro che avessero ottenuto parità di consensi.

Il Direttivo elegge poi, fra i consiglieri avvocati eletti, il Presidente con voto a scrutinio segreto.

 

Articolo 12 (Attività del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente della Camera Penale o a richiesta di uno dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo é validamente costituito con la presenza di almeno tre componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Delle medesime é redatto verbale.

In occasione della prima riunione il Consiglio Direttivo designa tra i propri componenti un Segretario e un Tesoriere. Il Presidente designa un vice Presidente.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa, con funzioni consultive e propositive, l’eventuale rappresentante dei praticanti avvocati, senza diritto di voto.

 

Articolo 13 (Esclusione del socio)

I soci che con la loro condotta si pongano in insanabile contrasto con gli scopi di cui all'art. 3 o siano morosi nel pagamento delle quote sociali per almeno due anni consecutivi, sono esclusi dalla Camera Penale.

L'esclusione é deliberata dal Consiglio Direttivo. L'esclusione non può essere disposta senza che al socio sia stato preventivamente contestato l'addebito da parte del Consiglio Direttivo e che gli sia stato consentito di difendersi. Il provvedimento di esclusione è ricorribile all’Assemblea.

 

Articolo 14 (Modificazioni dello statuto)

Il presente statuto può essere modificato dall'assemblea, appositamente convocata nelle forme previste dall'articolo 8 comma 1, con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti.

 

Articolo 15 (Scioglimento)

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

 

Articolo 16 ( Devoluzione)

In caso di scioglimento dell’Associazione, quale che ne sia la causa, il suo patrimonio dovrà devolversi ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Articolo 17 (Logo)

La Camera Penale di Viterbo assume per la propria identificazione il Logo dell’Unione della Camere Penali Italiane, approvato al Congresso di Treviso del 21 ottobre 2006, con la dicitura “Camera Penale di Viterbo Ettore Camilli Mangani Aderente all’Unione  Camere Penali Italiane”.

 

Approvato dall’Assemblea della Camera Penale di Viterbo, in data 9 ottobre 2008, in Viterbo, presso la Sala Avvocati.

 

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA PENALE

Avv. Roberto Massatani

  

IL SEGRETARIO DELLA CAMERA PENALE

                 Avv. Fabrizio Ballarini

 


 

STATUTO DELL'UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE

Approvato ad Alghero il 23 settembre 1995, con le integrazioni e modifiche approvate a S. Nicola Arcella il 18 settembre 1998 e a Roma nel 1999 e a Napoli il 22 maggio 2005.

Articolo 1

L'Unione delle Camere Penali Italiane è l'associazione volontaria senza scopo di lucro dei penalisti italiani e ha sede in Roma. All'Unione possono aderire le Camere Penali che abbiano almeno 20 iscritti, costituite nel circondario di uno o più tribunali. Ogni Camera Penale aderente all'Unione è tenuta ad uniformare il proprio statuto a quello dell'Unione stessa per quanto concerne gli scopi e i principi informatori.

Articolo 2

Scopi

L'Unione ha i seguenti scopi:

a) promuovere la conoscenza, la diffusione, la concreta realizzazione e la tutela dei valori fondamentali del diritto penale e del giusto ed equo processo penale in una società democratica;

b) operare affinché i diritti e le prerogative dell'avvocatura siano garantiti conformemente alle norme costituzionali e internazionali;

c) tutelare il prestigio e il rispetto della funzione del difensore, gli interessi professionali dell'avvocatura, anche attraverso l'elaborazione di proposte di riforma legislativa;

d) promuovere gli studi e le iniziative culturali e politiche volti a migliorare la giustizia penale, a sostenere le riforme dell'ordinamento giudiziario aderenti alle esigenze della collettività e a garantire l’indipendenza e l'autonomia della giurisdizione;

e) vigilare sulla corretta applicazione della legge;

f) affermare che il diritto di difesa deve trovare adeguata rappresentanza e tutela politica, quale strumento di garanzia delle potenzialità dell'individuo.

Articolo 3

Patrimonio

Il patrimonio dell'Unione è costituito dai contributi di ciascuna Camera Penale circondariale ed eventuali contributi e lasciti di enti e privati. I contributi degli iscritti sono intrasmissibili.

E' espressamente vietata la distribuzione di utili o di avanzi di gestione durante la vita dell'associazione.

Nel caso di scioglimento, il patrimonio dell'Unione sarà devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe.

Articolo 4

Organi

Sono organi dell'Unione:

a) il Congresso;

b) il Consiglio delle Camere Penali;

c) il Presidente;

d) la Giunta;

e) l'Organismo di Controllo;

f) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 5

Congresso

Il Congresso è composto dai delegati delle singole Camere Penali iscritte, in misura di un delegato per ogni Carnera Penale circondariale, con l'aggiunta di un delegato per ogni 50 iscritti o frazione di 50 superiore a 20. Ogni delegato non può essere portatore di più di due deleghe. Ogni Camera Penale distrettuale, provinciale o interprovinciale avrà, inoltre, sempre che a essa siano iscritti almeno venti avvocati di quel foro circondariale, un ulteriore delegato per ogni tribunale del distretto in cui non sia costituita Camera Penale circondariale, provinciale o interprovinciale.
Il Congresso è convocato dal Presidente del Consiglio delle Camere Penali ogni due anni, mediante avviso scritto da comunicare almeno 45 giorni prima a mezzo di raccomandata.

In via straordinaria il Congresso è convocato dal Presidente del Consiglio delle Camere Penali per deliberazione del Consiglio delle Camere Penali ovvero su richiesta del Presidente dell'Unione. Per il Congresso Straordinario il termine di convocazione, in caso di urgenza, può essere ridotto a 30 giorni.

I delegati delle Camere Penali le quali non siano in regola con il pagamento delle quote o che non abbiano comunicato prima di ogni Congresso i nominativi degli iscritti alla segreteria dell'Unione non avranno diritto di voto.

Articolo 6

All'inizio dei lavori, il Congresso, sotto la presidenza del Presidente della Camera Penale locale, elegge un presidente e un Ufficio di Presidenza composto da non più di cinque membri; un Ufficio di Segreteria e la Commissione Verifica Poteri, composta da cinque delegati che eleggono, al loro interno, un Presidente.

La Commissione Verifica Poteri è competente anche a decidere su ricorsi in materia di elezioni.

Essa presenta una relazione al Congresso, che l'approva.

Per le votazioni, l'Ufficio di Presidenza del Congresso si costituisce in seggio elettorale.

La votazione avviene su schede fornite dall'Ufficio di Presidenza previa numerazione e sigla di autenticità. È altresì consentito l'uso di sistemi di votazione elettronici o di altro tipo, secondo le modalità indicate dall'Ufficio di Presidenza.

Articolo 7

Il Congresso:

a) definisce e approva le direttive politiche generali dell'Unione per il successivo biennio;

b) delibera con maggioranza di due terzi dei votanti le proposte di modifica dello Statuto, sempre che il Congresso sia stato espressamente convocato a tale scopo;

c) delibera su ogni questione a maggioranza dei voti;

d) elegge il Presidente dell'Unione e la Giunta nonché il Collegio dei Revisori.

Le deliberazioni del Congresso sono vincolanti per tutti gli organi dell'Unione per le Camere Penali Associate all'Unione per quanto attiene alle direttive politiche generali alle modifiche statutarie.

Articolo 8

Il Consiglio delle Camere Penali

II Consiglio delle Camere Penali è formato dai Presidenti di ciascuna Camera Penale aderente all'Unione o, in caso di loro impedimento, dal Vicepresidente.

Il Consiglio delle Camere Penali elegge il proprio Presidente, il Vicepresidente e il Segretario.

Il Consiglio si riunisce su convocazione del suo Presidente o su richiesta di almeno un quinto dei suoi componenti. Si riunisce, altresì, a richiesta del Presidente dell'Unione per le ragioni consultive e deliberative previste al comma 7.

II Consiglio delle Camere Penali è validamente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti e delibera con il voto della maggioranza dei presenti aventi diritto. Il diritto di voto è sospeso per i Presidenti delle Camere Penali non in regola con il pagamento delle quote associative.

Nessuna limitazione è posta alla partecipazione della vita associativa.

Alle riunioni del Consiglio delle Camere Penali possono essere invitati, senza diritto di voto, il Presidente dell'Unione e la Giunta.

Il Consiglio delle Camere, Penali ha il potere di:

a) elaborare, definire e approvare, per iniziativa di ciascuno dei suoi componenti o su proposta del Presidente dell'Unione o della Giunta, direttive politiche generali in sviluppo, aggiornamento o integrazione di quelle approvate dal Congresso;

b) ratificare le decisioni della Giunta circa la determinazione delle quote associative annuali delle singole Camere Penali. In caso di rifiuto delle ratifiche, compiere direttamente tale determinazione;

c) assumere iniziative per rafforzare i vincoli di solidarietà e di operatività e gli scambi di informazioni tra le Camere penali e per arricchire attraverso i contributi e le tradizioni di ciascuna il patrimonio culturale e politico dell'Unione;

d) dirimere le controversie tra le Camere Penali;

e) deliberare la convocazione del Congresso Straordinario. In questo caso la convocazione è fatta a cura del Presidente del Consiglio delle Camere Penali;

f) approvare norme regolamentari nelle materie di propria competenza e per l'attuazione dello Statuto relativamente alle modalità di convocazione dei Congressi.

g) approvare il bilancio della gestione annuale trasmesso dal Collegio dei Revisori.

Il Consiglio delle Camere Penali ha altresì poteri consultivi nei confronti del Presidente dell'Unione e della Giunta.

Tutte le deliberazioni del Consiglio delle Camere Penali sono comunicate, a cura del suo Segretario, al Presidente dell'Unione e alla Giunta nonché ai Presidenti delle singole Camere Penali.

Il Consiglio delle Camere Penali, su segnalazione dell'Organismo di Controllo, convoca, con la maggioranza assoluta degli aventi diritti, il Congresso Straordinario per deliberare sulla fiducia al Presidente dell'Unione e della Giunta. Le deliberazioni del Congresso Straordinario sono assunte con le maggioranze previste per l'elezione del Presidente dell'Unione.

Articolo 9

Il Presidente e la Giunta dell'Unione.

Il Presidente dell'Unione e la Giunta formata da dodici componenti costituiscono l'organo di governo dell'Unione e ne operano le scelte politiche nell'ambito dello Statuto, delle direttive dei programmi approvati dal Congresso e delle deliberazioni adottate dal Consiglio delle Camere Penali.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Unione e presiede la Giunta, assicurando l'unità di indirizzo e la collegialità delle scelte, delle quali assume, con la Giunta, la responsabilità verso il Congresso e il Consiglio Penale. La Giunta può nominare, su proposta del Presidente, un ufficio di presidenza composto dal Presidente, dal Vicepresidente, da un componente della Giunta e dal Segretario.

Il Presidente e la Giunta non sono eleggibili per più di due volte consecutive.

In caso di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente. Questi assume le funzioni di Presidente nel caso in cui l'impedimento sia definitivo o in caso di dimissioni del Presidente.

In caso di dimissioni o impedimento di componenti della Giunta il Presidente nomina i sostituti.

Articolo 10

Elezione del Presidente e della Giunta.

Il Presidente e la Giunta sono eletti dal Congresso. Sono eleggibili tutti gli iscritti alle Camere Penali, fatte salve le incompatibilità di cui all'articolo 14.

Le candidature per la carica di Presidente sono presentate per iscritto all'ufficio di Presidenza da almeno 25 delegati, e contengono, a pena di inammissibilità:

a) l'indicazione delle generalità del candidato;

b) l'enunciazione del programma che si propone di attuare.

Prima di dare corso alle votazioni per eleggere il Presidente dell'Unione e della Giunta, il Presidente del Congresso invita i candidati alla Presidenza a illustrare al Congresso i relativi programmi e apre la discussione sugli stessi. Terminata la discussione sono presentate all'ufficio di Presidenza del Congresso, da delegati o da gruppi di essi, le mozioni sui temi discussi. Successivamente ciascun candidato Presidente dichiara quali mozioni intende fare specificamente proprie e includere nel suo programma. Indica altresì i candidati della propria lista per la Giunta, specificando a chi, tra costoro, affiderà la carica di Vicepresidente, Segretario e Tesoriere.

Le votazioni per eleggere il Presidente e la Giunta sono segrete e si svolgono con le modalità indicate all'articolo 6, comma 5. Ciascun delegato indica il solo nome di colui che intende eleggere Presidente. L'elezione del Presidente determina anche quella della Giunta nelle persone dei candidati indicati dal Presidente a norma del precedente comma 3.

Per l'elezione al primo scrutinio è necessario il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto.

Se nessun candidato ha raggiunto al primo scrutinio la maggioranza necessaria, si procede a una votazione di ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella votazione precedente.

Articolo 11

Attività della Giunta

La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente dell'Unione. Si riunisce altresì a richiesta di uno dei suoi componenti.

Ai lavori della Giunta partecipano di diritto, senza diritto di voto, i precedenti Presidenti dell'Unione e il Presidente del Consiglio delle Camere Penali.

Il Segretario cura la stesura e Ia tenuta dei verbali della Giunta. Coordina le commissioni di lavoro e i rapporti con il Consiglio delle Camere Penali e con le singole Camere Penali. Le delibere della Giunta sono inviate entro dieci giorni al Segretario Coordinatore dell'Organismo di Controllo nonché ai Presidenti delle Camere Penali.

Il Tesoriere gestisce il patrimonio dell'Unione delle Camere Penali Italiane. Effettua i prelievi dai conti correnti bancari e postali intestati all'Unione e provvede ai pagamenti, predispone il bilancio preventivo e consuntivo annuale, che, previo esame da parte della Giunta deve essere trasmesso per la redazione al Collegio dei Revisori.

Articolo 12

Organismo di Controllo

L'Organismo di Controllo è formato da nove componenti eletti dal Consiglio delle Camere Penali tra gli iscritti all'Unione che non esercitino altre funzioni all'interno di essa.

Il Presidente dell'Unione entro 15 giorni dalla sua. elezione convoca il Consiglio delle Camere Penali per procedere all'elezione dell'Organismo di Controllo. L'Organismo di Controllo nomina fra i suoi componenti un Segretario Coordinatore, si convoca almeno due volte l'anno e ogni volta che sia ritenuto necessario da almeno tre dei suoi componenti.

L'organismo di Controllo invia le proprie decisioni al Consiglio delle Camere Penali, che dovrà deliberare in merito ad essa entro 30 giorni.

L'Organismo di Controllo garantisce il rispetto, da parte del Presidente dell'Unione e della Giunta, dello Statuto, delle direttive e del programma espressi dal Congresso e le delibere assunte dal Consiglio delle Camere Penali in attuazione dell'articolo 8, comma 6, lettera a).

Articolo 13

Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori, eletto dal Congresso, è composto da tre membri elettivi e da due supplenti, i quali, nella prima seduta dopo l'elezione, eleggono nel loro seno un Presidente.

Dura in carica due anni ed ha il compito:

a) di esercitare il controllo sulla gestione economica e patrimoniale dell'Unione;

b) di redigere la relazione sul bilancio della gestione annuale,che la Giunta deve ad esse trasmettere entro il 31 gennaio di ogni anno. Tale relazione, insieme con il bilancio, deve essere trasmessa al Consiglio delle Camere Penali per l'approvazione.

Il Collegio dei Revisori è convocato dal suo Presidente e si riunisce almeno una volta l'anno.

Deve essere inoltre convocato su richiesta di almeno due dei suoi componenti.





 

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