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L'AUTOREGOLAMENTAZIONE
DELL'ASTENSIONE
Approvato in via d’urgenza dalle Giunte dell’Organismo unitario
dell’avvocatura e dell’Unione delle camere penali italiane il 6 giugno
1997
Articolo
1
La presente normativa disciplina le modalità della astensione collettiva
degli avvocati dall’attività giudiziaria, di seguito denominata
astensione, al fine di garantire il godimento dei diritti della persona,
la libertà e dignità dell’avvocatura, nonché il diritto di azione e
di difesa tutelato dall’art. 24 della Costituzione assicurando le
prestazioni indispensabili di cui al successivo art. 4.
Articolo
2
l. L’astensione è proclamata con un congruo preavviso di almeno dieci
giorni prima dell’inizio della stessa e con l’indicazione della sua
durata al fine di consentire ai titolari degli uffici giudiziari di
predisporre le misure che si rendessero necessarie.
2. Della proclamazione è data immediata notizia al Presidente della Corte
d’Appello e ai presidenti degli uffici giudiziari amministrativi e
tributari interessati nonché, anche quando l’astensione riguardi un
singolo distretto o circondario, al ministro o ai ministri competenti.
3. Non dovrà essere dato alcun preavviso allorché l’astensione venga
proclamata in difesa dell’ordine costituzionale ovvero per gravi
attentati ai diritti fondamentali dei cittadini e alle garanzie essenziali
del processo.
Articolo
3
1. Nel processo civile, amministrativo o tributario, se taluna delle parti
costituite che non stanno in giudizio personalmente non compare
nell’udienza fissata durante lo svolgimento della astensione, la parte
interessata chiederà al giudice di fissare una nuova udienza
immediatamente successiva allo scadere dell’astensione.
2. Nell’ambito del processo penale il difensore che non intende aderire
alla astensione proclamata deve comunicare prontamente la sua non
adesione.
3. Per Ie udienze che possono celebrarsi anche in assenza del difensore
questi, qualora intenda astenersi, deve darne comunicazione all’autorità
procedente.
4. Il diritto di astensione può essere esercitato in ogni stato e grado
del processo sia dal difensore di fiducia che da quello di ufficio.
5. Nel processo civile amministrativo e tributario, l’avvocato che non
aderisca alla astensione deve informare preventivamente gli altri
difensori costituiti o di cui conosca la presenza nel processo e, ove
questi aderiscano alla astensione è tenuto a non compiere atti
pregiudizievoli per le altre parti in causa.
Articolo
4
l. L’astensione non è consentita in riferimento alla materia penale:
a) nei procedimenti per reati la cui prescrizione maturi durante il
periodo di astensione o nei successivi quarantacinque giorni;
a) nei procedimenti in cui l’imputato si trovi in stato di custodia
cautelare i cui termini scadono nel periodo di astensione o nei successivi
trenta giorni;
c) nelle indagini preliminari quando debba procedersi al compimento di
atti non differibili per il loro carattere di massima urgenza ovvero perché
appaiono necessari ai fini della decisione sulla libertà personale;
d) nelle udienze di convalida dell’arresto o del fermo, negli
interrogatori ex art. 294 c.p.p. nonché nelle udienze afferenti misure
cautelari;
e) nei processi a carico di detenuto nel caso in cui l’imputato chieda
espressamente che sia celebrata l’udienza a suo carico; in tal caso, in
assenza del difensore di fiducia, l’obbligò di non astenersi ricade sul
difensore di ufficio.
Articolo 5
l. L’astensione non è consentita in riferimento alla materia civile,
nei procedimenti relativi:
a)a provvedimenti cautelari, allo stato ed alla capacità delle persone,
ad alimenti, alla comparizione personale dei coniugi in sede di
separazione o di divorzio o all’affidamento di minori;
b) alla dichiarazione od alla revoca di fallimenti;
c) alla convalida. di sfratto, alla sospensione dell’esecuzione, alla
sospensione o revoca dell’esecutorietà di provvedimento giudiziale.
2. L’astensione non è consentita in riferimento alla materia
amministrativa e tributaria:
a) nei procedimenti cautelari ed urgenti;
b) nei procedimenti relativi a questioni elettorali.
Articolo 6
I comportamenti individuali con i quali si attua l’astensione debbono
essere rigorosamente conformati alla deontologia professionale alle
prescrizioni fissate negli atti che l’hanno proclamata.
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