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REGOLAMENTO
DEL CONSIGLIO DELLE CAMERE PENALI
(Composizione
del Consiglio, assunzione e perdita della qualità di componente)
2.
Il Consiglio è formato dai Presidenti delle Camere penali aderenti
all’Unione.
3.
Fermo quanto previsto dall’articolo 9 comma 3 in materia di
rappresentanza, il Vice Presidente di ciascuna Camera penale sostituisce
di diritto il Presidente in ogni caso di impedimento, anche temporaneo.
L’impedimento è dichiarato, anche verbalmente, dal Vice Presidente che
interviene in luogo del Presidente e non è sindacabile.
4.
La qualità di membro del Consiglio delle Camere penali si acquista con
l’assunzione della qualità di Presidente della Camera penale di
appartenenza e permane per tutta la durata della carica stabilita dalle
norme dello Statuto di tale Camera penale. Tuttavia l’assunzione della
qualità ha effetto nei confronti del Consiglio dell’Unione dal giorno
in cui perviene la comunicazione della nomina. Fino a tale giorno sono
prorogati gli effetti della nomina precedente.
2.
Al coordinatore di ciascuna Commissione, nominato dai membri della
medesima, sono rimessi, a cura del Segretario del Consiglio, gli atti e i
documenti relativi alle iniziative e questioni di competenza. Entro trenta
giorni la Commissione li esamina, assume gli elementi necessari e formula
una o più proposte di deliberazione, che rimette al Presidente del
Consiglio, il quale ne dispone la trasmissione a tutti i consiglieri,
fissando la data della riunione destinata a discutere e deliberare sulla
materia.
3.
Gli atti e i documenti relativi ad iniziative o questioni che possono
comportare la deliberazione di convocare un Congresso straordinario,
secondo la previsione dell’articolo 8 comma 6 lett. e) dello Statuto,
nonché le decisioni dell’Organismo di controllo previste
nell’articolo 12 comma 4 dello Statuto, sono assegnati all’Ufficio di
presidenza del Consiglio per l’attività preparatoria e gli ulteriori
adempimenti indicati al precedente comma 2. Durante questa attività è
sospeso il corso del termine stabilito dallo stesso articolo 12 comma 4
dello Statuto.
4.
Per il controllo dei requisiti di ammissione e di permanenza delle singole
Camere penali all’Unione il Consiglio istituisce una Commissione,
composta da almeno tre propri membri, i quali nominano un coordinatore. La
Commissione: a) esamina le domande di adesione all’Unione delle nuove
Camere penali; b) esegue, anche d’ufficio, verifiche periodiche sulla
permanenza dei requisiti di appartenenza delle Camere penali all’Unione;
c) formula al Consiglio le proposte per le relative deliberazioni.
5.
II Consiglio determina l’ammontare delle spese necessarie alla propria
attività e lo comunica al Tesoriere dell’Unione per la imputazione nel
bilancio e per i mandati di pagamento.
2.
Per l’attività preparatoria dei pareri indica ti al comma 1 e di ogni
altro parere o proposta che intenda dare, anche di propria iniziativa, il
Consiglio può istituire Commissioni nei modi previsti dall’articolo 2
commi 1 e 2.
2.
Il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario sono eletti per la
durata di due anni. Tuttavia, cessano dalla carica, se perdono la qualità
di componenti dei Consiglio.
3.
L’elezione si svolge a scrutinio segreto con schede separate per
ciascuna carica.
4.
La qualità di Presidente, di Vice Presidente e di Segretario è
incompatibile con ogni altra carica negli organi dell’Unione.
5.
II Presidente, il Vice Presidente e il Segretario decadono dalla carica e
dalle funzioni, se accettano di essere presentati come candidati
all’elezione di Presidente dell’Unione delle Camere Penali ai sensi
dell’articolo 10 dello Statuto.
a)
convoca il Congresso ordinario biennale dell’Unione, secondo la
disposizione del successivo articolo 12 in attuazione dell’articolo 5
comma 2 dello Statuto;
b)
cura la convocazione del Congresso straordinario deliberata dal Consiglio
secondo le previsioni del successivo articolo 13 in attuazione degli
articoli 5 comma 3, 8 comma 6 lettera e) e 8 camma 9 dello Statuto;
c)
convoca le riunioni del Consiglio;
d)
presiede le riunioni del Consiglio;
e)
partecipa di diritto alle riunioni della Giunta dell’Unione secondo la
previsione dell’articolo 11 comma 2 dello Statuto, riferendo
sull’attività, sulle deliberazioni e sulle iniziative del Consiglio;
f)
rappresenta il Consiglio nei rapporti con gli altri organi dell’Unione e
nei rapporti esterni.
a)
collabora con il Presidente nello svolgimento delle attività del
medesimo;
c)
concorre con il Presidente e con il Segretario a formare l’ordine del
giorno delle riunioni del Consiglio.
a)
collabora con il Presidente e con il Vice Presidente nello svolgimento
delle loro attività;
b)
concorda con il Presidente e con il Vice Presidente la formazione
dell’ordine dei giorno delle riunioni del Consiglio;
c)
cura che i coordinatori delle Commissioni ricevano sollecitamente gli atti
e i documenti per le attività di competenza di ciascuna e facciano
pervenire all’Ufficio di Presidenza nel termine previsto dall’articolo
2 comma 2 i risultati delle medesime attività;
d)
tiene i rapporti con il Segretario della Giunta ai fini indicati
nell’articolo 11 comma 3 dello Statuto;
e)
redige e conserva i verbali delle riunioni del Consiglio e ne rilascia
copia ai componenti che la richiedono;
f)
comunica al Presidente dell’Unione e alla Giunta tutte le deliberazioni,
i pareri e le proposte del Consiglio;
g)
acquisisce e conserva, ai fini di quanto è previsto dall’articolo 8
comma 6 letta) dello Statuto, tutti gli atti e le deliberazioni dei
Congressi, che contengano direttive politiche generali, nonché la
documentazione degli atti del Presidente e della Giunta dell’Unione;
h)
acquisisce e conserva tutti gli atti e i documenti relativi alle
deliberazioni adottate e alle questioni comunque discusse dal Consiglio;
i)
acquisisce e conserva gli Statuti delle Camere penali aderenti
all’Unione;
l)
trasmette copia delle deliberazioni e dei verbali delle riunioni del
Consiglio al Segretario coordinatore dell’Organismo di controllo.
2.
In caso di vacanza congiunta delle cariche di Presidente e di Vice
Presidente, la convocazione è fatta dal consigliere anziano, al solo fine
della elezione del Presidente e del Vice Presidente.
3.
La convocazione del Consiglio, fatta su richiesta di almeno un quinto dei
suoi componenti o su richiesta del Presidente dell’Unione, secondo la
previsione dell’articolo 8 comma 3 dello Statuto, è disposta
immediatamente per una data non oltre il trentesimo giorno dalla
richiesta.
4.
II Consiglio è convocato di regola almeno una volta ogni due mesi.
5.
Della convocazione del Consiglio sono sempre informati il Presidente
dell’Unione e la Giunta e il Segretario coordinatore dell’Organismo di
controllo.
6.
II Presidente dell’Unione e la Giunta sono invitati a intervenire,
quando il Consiglio è convocato per deliberare sulle materie indicate
nell’articolo 8 comma 6 lettera a) dello Statuto ovvero sulla
convocazione del Congresso straordinario, diverso da quello previsto
dall’articolo 8 comma 9 dello Statuto. Negli altri casi possono essere
invitati.
3.
Successivamente si svolge la discussione, secondo l’ordine in cui gli
aventi diritto si sono iscritti a parlare. Il Presidente può determinare,
la durata massima degli interventi.
4.
Di seguito, sono formulate e presentate in forma scritta le proposte di
deliberazione. II Presidente può invitare i presentatori di proposte
simili per contenuto ovvero suscettibili di integrazione reciproca a
presentare una proposta unificata. In relazione a ciascuna proposta
possono essere presentati emendamenti.
2.
Quando è stata presentata la proposta di una Commissione, questa è posta
ai voti per prima. Indi sono poste ai voti le altre, nell’ordine di
presentazione, salvo che non debbano essere ritenute assorbite o caducate
dall’esito di una votazione precedente. Gli emendamenti sono posti ai
voti prima della proposta alla quale si riferiscono.
3.
Sono ammesse una breve dichiarazione di voto a favore e una contraria.
4.
Il voto si esprime in modo palese.
CAPO
TERZO
2.
Salvo quanto è previsto dal successivo comma 3, la proposta di deliberare
la convocazione del Congresso straordinario può essere fatta anche dal
Presidente dell’Unione e dalla Giunta.
3.
Il Consiglio delle Camere Penali delibera la convocazione del Congresso
straordinario anche quando, su segnalazione dell’Organismo di controllo,
rileva l’esigenza di porre la fiducia sull’attività del Presidente
dell’Unione e della Giunta. Fermo quanto previsto dall’articolo 2
comma 3 ultimo,periodo, la convocazione è deliberata entro trenta giorni
dal ricevimento della segnalazione.
4.
Nel caso previsto dal comma 3 la delibera è adottata con la maggioranza
assoluta dei componenti del Consiglio aventi diritto al voto.
3.
L’elezione avviene a scrutinio segreto con schede nelle quali è
possibile esprimere non più di cinque preferenze.
4.
I componenti dell’Organismo di controllo durano in carica fino al
successivo Congresso ordinario.
2.
In tale riunione l’Organismo nomina un Segretario coordinatore, che
dispone le successive convocazioni.
3.
Il Segretario coordinatore ha facoltà di partecipare, senza diritto di
voto, alle riunioni del Consiglio delle Camere penali. Ha il dovere di
partecipare, quando il Consiglio deve deliberare la convocazione del
Congresso straordinario previsto dall’articolo 13 comma 3 ovvero quando
viene richiesto di riferire sull’attività dell’Organismo.
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