|
LE
REGOLE ETICHE DELLE CAMERE PENALI
RAPPORTI
CON I COLLEGHI
Articolo 1
Nell’esercizio del proprio mandato, l’avvocato può collaborare con i
difensori degli altri imputati, anche scambiando informazioni, atti e
documenti, nel rispetto dell’interesse del cliente e della legge.
Articolo 2
Nei casi di difesa congiuntta, è dovere del difensore consultare il
proprio condifensore in ordine ad ogni scelta processuale, e informarlo
del contenuto dei colloqui con il comune assistito, al fine della
effettiva condivisione della strategia processuale.
RAPPORTI
CON LA STAMPA
Articolo 1
Il difensore, con il consenso del proprio assistito e nell’interesse
dello stesso, pùò fornire notizie agli organi di informazione e di
stampa.
Articolo 2
Il difensore non deve intrattenere rapporti con gli organi di informazione
e di stampa al solo fine di pubblicità professionale.
INDAGINI
DIFENSIVE
Articolo 1
L’indagine difensiva ha per oggetto l’accesso sui luoghi,
l’individuazione di persone informate e la loro eventuale intervista; la
ricerca, la richiesta e l’acquisizione di cose, documenti e certificati;
l’approfondimento tecnico specialistico e quant’altro possa risultare
utile per la migliore esplicazione del mandato.
Articolo
2
Il difensore ha il dovere di svolgere l’indagine difensiva sin da quando
ciò, appare necessario ai fini della difesa del proprio assistito.
Previo specifico mandato scritto, l’indagine difensiva può essere
svolta indipendèntemente dalla formale assunzione della qualità di
persona sottoposta alle indagini, nonché oltre il giudicato.
Articolo 3
Il difensore decide la direzione da imprimere alle indagini. Egli procede
direttamente o a mezzo sostituti, consulenti e investigatori privati,
all’indíviduazione delle fonti di prova in favore del proprio
assistito.
Articolo 4
II sostituto, iI consulente tecnico e l’investigatore privato vengono
incaricati dal difensore dello svolgimento delle indagini e informati
delle notizie necessarie per la loro attività, nonché dell’obbligo del
segreto professionale.
Il
difensore può fornire ai sostituti, consulenti e investigatori privati
gli atti processuali necessari per I’espletamento dell’incarico, nonché
le informazioni che sianodi sua legittima conoscenza, anche nell’ipotesi
di intervenuta segretazione dell’atto.
Articolo 5
Il difensore che intenda convocare la persona informata sui fatti al fine
di assumere eventuali dichiarazioni, deve procedere a mezzo di invito
scritto, salvi i casi di urgenza. L’invito deve contenere
l’awertimento della facoltà di non presentarsi, ma che comunque la
persona potrà essere indicata còme testimone all’autorità
giudiziaria.
II difensore deve convocare la persona informata sui fatti presso il
proprio studio o presso gli altri luoghi previsti dall’art: 8, salvi i
casi di comprovata difficoltà. All’intervista della persona informata
possono assistere soltanto sostituti, collaboratori, consulenti e
investigatori privati del difensore, nonché, qualora la persona lo
richieda, un suo legale.
Articolo 6
Preliminarmente all’intervista, il difensore avverte la persona
informata che non è obbligata a rispondere. Verifica, inoltre, la
conoscenza da parte della persona dellecircostanze relative ai fatti
oggetto dell’indagine difensiva, allo scopo di valutare se effettuare o
meno I’intervista.
Articolo 7
Se procede all’intervista, il difensore deve informare la persona che
depone dell’importanza civile e morale delle dichiarazioni che intende
rendere; deve altresi avvertirla che le sue dichiarazioni potranno essere
utilizzate procesualmente.
nel corso dell’intervista il difensore non può effettuare contestazioni
all’intervistato, avvertirlo dell’inverosimiglianza del suo assunto, nè
delle pene previste per la falsa testimonianza.
Il difensore non può consigliare la persona informata sul contenuto delle
evntuali dichiarazioni da rendere all’autorità giudiziaria, nè
suggerire comportamenti volti ad attribuire credibilità alle stesse.
Articolo 8
Il difensore provede alla verbalizzazione e registrazione
dell’intervista, non omettendo le eventuali circostanze sfavorevoli al
proprio assistito. E’ consentita la registrazione fonografica o
audiovisiva dell’intervista.
Alla
verbalizzazione e registrazione può procedersi anche presso la Camera
Penale o il Consiglio dell’Ordine del luogo, con l’eventuale presenza
del presidente dell’una o dell’altro, o di un loro delegato, comunque
vincolati al segreto professionale.
Il verbale, redatto secondo le modalità indicate, è sottoscritto da
tutti i soggett che hanno partecipato all’adempimento, e conservato dal
difensore.
Il difensore non può assumere a verbale, nè utilizzare dichiarazioni di
persone informate sui fatti che sa essere false.
Articolo 9
Il difensore può intervistare la persona informata sui fatti già escussa
dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, ma non chiederle
informazioni sul contenuto dell’interrogatorio reso.
Non
può intervistare il teste già indicato al giudice ai sensi degli
articoli 422, 468, 507 e 603 c.p.p. da altre parti processuali, a meno che
ciò non si renda necessario in seguito a nuove iniziative e attività di
indagine del pubblico ministero o di altre parti processuali.
Articolo
10
Il difensore, nell’interesse del suo assistito, può avere contatti con
i coindagati o con i coimputati anche di reato connesso, con l’assenso
del loro avvocato, che può presenziare al colloquio.
L’oggetto
del colloquio è limitato alle informazioni che il coindagato o il
coimputato possono fornire, compatibilmente con la loro posizione
processuale e con le norme a tutela del segreto d’indagine.
Il
difensore non può, comunque, esprimere pareri nè dare consigli al
cliente altrui, nè redigere un verbale delle informazioni rese da
quest’ultimo.
Articolo 11
Il difensore può intervistare la persona offesa solo in presenza del suo
avvocato.
Articolo 12
E’ ammesso in favore dell’intervistato il rimborso delle spese
sostenute e documentate.
Non è ammessa alcuna forma di compenso.
Articolo 13
Le presenti norme operano, se ed in quanto applicabili, anche per i
difensori della persona offesa e delle altre parti private diverse
dall’imputato.
|